STATUTO

Art. 1
Composizione e Sede
E' costituita l'Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari ANAMA, con sede in Roma, Via Nazionale 60.
L'ANAMA ha carattere e struttura democratica; è autonoma ed è indipendente da Partiti Politici, da Organizzazioni e/o Enti di qualsiasi natura.
L’ANAMA elabora autonomamente la propria linea politica e sindacale ricercando rapporti di collaborazione ed il confronto con tutte quelle organizzazioni democratiche che perseguono finalità convergenti con le proprie.
L’ANAMA aderisce alla Confesercenti.

Art. 2
Scopi
Sono scopi e compiti dell'ANAMA:

  1. promuovere e sostenere l'unità sindacale della categoria nelle sue organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, tutelarne in ogni campo gli interessi e favorirne lo sviluppo con iniziative idonee nel quadro dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale;
  2. indirizzare le iniziative e l'attività degli aderenti secondo i principi e le forme previste dal presente statuto ed assicurarne l'assistenza necessaria con servizi adeguati;
  3. assumere la rappresentanza della Categoria negli organismi pubblici competenti e dar pareri o prendere decisioni su questioni che coinvolgono i suoi interessi;
  4. promuovere lo sviluppo di iniziative sul piano economico, formativo e tecnico professionale a favore di tutti gli agenti di affari in mediazione.

Art. 3
Ammissioni
Possono aderire all'ANAMA tutti coloro, ovvero ditte individuali o società, che esercitano la professione di Agente Mediatore in affari di qualsiasi tipologia o Merceologia e che sono in regola con l'iscrizione all'albo camerale.

Art. 4
Affiliazioni
Organizzazioni autonome operanti nella categoria possono chiedere l'affiliazione purché dichiarino di approvare la linea programmatica e lo statuto dell'Associazione. L'Assemblea Nazionale delibera insidacabilmente sulla accettazione o meno delle richieste di affiliazione avanzate da altre Organizzazioni le quali mantengono la propria autonomia, il proprio statuto, il proprio bilancio, i propri organi e la propria struttura funzionale; dette Organizzazioni sono tenute a rispettare le deliberazioni degli organi federali.

Art. 5
Tesseramento
L’ANAMA adotta la tessera Confesercenti, tessera che tutte le Organizzazioni periferiche sono obbligate ad adottare e distribuire ai loro associati.

Art. 6
Organizzazione
L’ANAMA si articola, a livello settoriale, in strutture verticali di settore; a livello territoriale, in strutture Nazionali, Regionali, Provinciali e ove i livelli associativi lo consentano, in strutture di zona, circondariali e mandamentali, comunque sempre individuare all'interno della struttura Confederale.

Art. 7
Organi
Sono organi dell'ANAMA Nazionale:

  1. l’Assemblea Nazionale;
  2. la Presidenza Nazionale;
  3. la Giunta Esecutiva;
  4. il Presidente Nazionale;
  5. il Segretario Nazionale;
  6. il Collegio di Garanzia;
  7. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8
Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico generale della Associazione.
È costituita dai rappresentanti delle organizzazioni regionali, provinciali e mandamentali, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, in proporzione al numero degli iscritti.
Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.
L'Assemblea Nazionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza.
L'Assemblea Nazionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Associazione al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.
In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del settanta per cento, da operatori.
L'Assemblea Nazionale:

  • fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale;
  • valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni; valuta e controlla l'operato degli organi;
  • decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente nazionale;

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno.
L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente nazionale.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.

Art. 9
Assemblea Elettiva
Alla scadenza di ogni quadriennio, l’Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva.
La regolare costituzione dell’Assemblea Nazionale in sede Elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell’Organo stesso.
L'Assemblea Elettiva:

  • elegge il Presidente Nazionale;
  • elegge la Presidenza, che deve essere composta dai rappresentanti delle Associazioni territoriali ;
  • esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
  • elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Collegio Nazionale di Garanzia;
  • approva le modifiche dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento della Associazione con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 10
Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale.
La Presidenza, è convocata dal Presidente.
Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.
La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del settanta per cento dei suoi membri, da operatori.

Art. 11
Funzioni della Presidenza
La Presidenza Nazionale:

  • elegge, nel suo seno, su indicazione del Presidente, il Coordinatore Nazionale, che fa parte della Giunta; elegge altresì il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i quali fanno anch'essi parte della Giunta;
  • elegge su indicazione del Presidente gli altri membri della Giunta. Il Presidente in tale indicazione terrà conto di una adeguata presenza di dirigenti delle organizzazioni territoriali ;
  • approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
  • nomina i rappresentanti della Associazione negli enti a carattere nazionale ed internazionale;
  • definisce la struttura operativa della Associazione;
  • decide lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni territoriali e di categoria e la nomina del Commissario, ratifica i provvedimenti assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
  • delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione;
  • decide sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali e di quelli territoriali;
  • controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte dalla Presidenza.

Art. 12
Giunta Nazionale
La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti.
È composta dal Presidente Nazionale, dal Coordinatore Nazionale, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali altri membri.
La Giunta, è convocata dal Presidente Nazionale.
Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Giunta, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, i richiedenti provvedono direttamente alla convocazione.
La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13
Funzioni della Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale

  • nomina e revoca, su proposta del Presidente Nazionale, i responsabili dei settori associativi.
  • attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Nazionale;
  • coordina e verifica le attività delle istanze orizzontali e verticali, delle sezioni e degli uffici della Associazione;
  • indirizza e coordina l'attività del sistema societario promosso dall'Associazione Nazionale;
  • controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
  • vigila sul rispetto delle disposizioni sulle incompatibilità;
  • esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 14
Presidente Nazionale
Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione Nazionale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione e di indirizzo della struttura.
Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Nazionale, la Presidenza nazionale e la Giunta.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o a un membro della Presidenza Nazionale o della Giunta Nazionale.

Art. 15
Vice Presidente Vicario
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della associazione nazionale.
Il Vice Presidente Vicario può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.

Art. 16
Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore Nazionale ha la responsabilità della gestione della struttura, ha la corresponsabilità degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni unitamente al Presidente, assolve ai compiti specifici demandatigli dal Presidente; collabora con il Presidente nei modi e nelle forme fra essi concordate.

Art. 17
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci - effettivi più 3 membri supplenti, eletti dall'Assemblea Elettiva.
I Revisori durano in carica fino alla fine della Assemblea Elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Nazionale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Art. 18
Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Elettiva.
I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Nazionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.
Il Collegio decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione, sui ricorsi in materia di commissariamento, nonché in materia disciplinare, con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

Art. 19
Organizzazione territoriale
Nelle Regioni e nelle Province i relativi associati costituiscono le ANAMA regionali e provinciali che hanno il compito di attuare localmente le direttive nazionali e coordinare l'attività del sindacato in ogni campo.
Dette organizzazioni possono adottare di concerto, con la struttura nazionale, la realizzazione di strutture tecniche di servizi e la costituzione o la partecipazione a società.
Sono organi delle ANAMA Regionali:

  1. l'Assemblea Regionale
  2. la Presidenza Regionale
  3. il Presidente Regionale,
  4. il Coordinatore Regionale;
  5. il Collegio Regionale di Garanzia.

Sono Organi delle ANAMA Provinciali:

  1. l'Assemblea Provinciale;
  2. la Presidenza Provinciale;
  3. il Presidente Provinciale
  4. il Coordinatore Provinciale
  5. il Collegio Provinciale di Garanzia.

Le ANAMA regionali e provinciali eleggeranno i loro organi dirigenti in analogia ai dettati e alle attribuzioni previste dal presente statuto per gli organi nazionali.
Per la composizione, i compiti, i modi di convocazione vale quanto previsto per gli organi nazionali dell'ANAMA.

Art 20
Presenza riunioni
I componenti degli organi direttivi, a qualsiasi livello, che risultino assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti su decisione dell'organo di cui fanno parte.
Dopo la seconda assenza, prima di pronunciare la decadenza, il Presidente dell'Organizzazione interessata, rimetterà all'assente apposito richiamo scritto con preavviso che, in caso di ulteriore assenza, si darà corso alla pronuncia di decadenza.

Art. 21
Sanzioni
L’Associato che manca ai propri doveri verso l'ANAMA incorre, secondo la gravità della mancanza nelle seguenti sanzioni:

  • biasimo scritto;
  • sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui fosse investito;
  • sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio dello stato di associato;
  • espulsione dall'Associazione.

Il provvedimento viene deciso, previa richiesta, dall'Organo direttivo del territorio a cui appartiene l'Associato qualora esista o dall'Organo direttivo centrale. Contro il provvedimento e ammesso sempre l'appello al Collegio di Garanzia Nazionale che decide, su questi casi, in ultima istanza.
In attesa del giudizio disciplinare. l'Organo direttivo dell'Associazione può in caso di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'Associato per il tempo, strettamente necessario. dalla carica ricoperta o dall'esercizio dello stato di associato.

Art. 22
Interventi territoriali
La Presidenza Nazionale, in casi eccezionali, può dare mandato al Presidente Nazionale o ad un membro della Presidenza di intervenire presso le strutture territoriali dell'ANAMA al fine di garantire il funzionamento degli organi e consentire lo sviluppo delle Organizzazioni locali.

Art. 23
Modifiche statutarie
Eventuali modifiche da apportare al presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea stessa.

Art. 24
Statuto Confederale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme dello statuto della Confesercenti Nazionale nonché le norme di legge vigenti in materia.  
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